La trasformazione della società è una particolare operazione grazie alla quale una società può assumere una forma completamente nuova e diversa rispetto a quella iniziale: pensiamo, per esempio ad una Snc (Società in Nome Collettivo, appartenente alla categoria delle società di persone) che ad un certo punto decide di assumere i panni di una Srl (Società a Responsabilità Limitata, che fa parte, invece, della categorie delle società di capitali).
La trasformazione societaria, regolamentata dal Codice Civile (art. 2498 e successivi) e modificata, poi, nel 2003 dalla Riforma del Diritto Societario, può assumere due forme:
Una volta trasformata, una società mantiene tutti i diritti e gli obblighi che ha assunto prima dell'operazione e deve portare avanti anche i vari rapporti instaurati precedentemente, compresi quelli giudiridici.
La Riforma del Diritto Societario del 2003 si è concentrata in modo particolare su 4 tipi di trasformazione possibili:
Trasformazione di società di persone
Una società di persone può trasformarsi in società di capitali solo con il consenso della maggioranza dei suoi soci, una maggioranza generalmente stabilita in base alla parte degli utili assegnata a ciascuno di loro. La decisione presa dai soci in assemblea deve essere redatta obbligatoriamente in forma di atto pubblico.
È obbligatorio dar vita anche ad una "relazione di stima", dalla quale deve risultare chiaro quale sarà il capitale sociale della società trasformata.
La trasformazione di una società di persone in Srl (Società a Responsabilità Limitata) prevede che questa relazione venga creata da un vero e proprio esperto, che i soci possono scegliere dal registro dei revisori legali del Ministero della Giustizia oppure tra le società di revisione iscritte nell'albo speciale della Consob.
Dopo la trasformazione i soci non vengono considerati liberi dalla propria "responsabilità illimitata" (quella responsabilità - tipica delle società di persone - in base alla quale, in caso di debiti societari non saldati, ciascuno di loro può rimetterci il proprio patrimonio personale) se non vi è il consenso dei creditori. Questo consenso può anche essere tacito se, dopo esser stati informati sull'operazione tramite raccomandata, i creditori non si sono opposti alla stessa entro 60 giorni.
Trasformazione di società di capitali.
Per trasformare una società di capitali in una società di persone è necessario non solo il consenso della maggioranza dei soci in assemblea (la stessa maggioranza richiesta per la modifica dello Statuto), ma anche di coloro che, con questa operazione, si ritroveranno ad avere una responsabilità illimitata: con la trasformazione, infatti, chi assume questo tipo di responsabilità viene considerato responsabile illimitatamente (anche con il proprio patrimonio personale) anche delle obbligazioni sociali sorte in precedenza.
Gli amministratori hanno l'obbligo di redigere una relazione in cui devono giustificare la scelta della trasformazione (spiegare, quindi, perché è stato deciso di dar vita a questa operazione) ed illustrare gli effetti che produrrà.
Una volta trasformata la società, ad ogni socio verrà assegnata una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.
Trasformazione eterogenea da società di capitali.
Le società di capitali - cioè Srl (Società a Responsabilità Limitata), Spa (Società Per Azioni) e Sapa (Società in Accomandita per Azioni) - possono trasformarsi anche in consorzi, cooperative, associazioni non riconosciute, comunioni di azienda, fondazioni, ecc. Per farlo è necessario il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto e di chi, dopo la trasformazione, assumerà responsabilità illimitata.
Anche in questo caso gli amministratori sono obbligati a redigere una relazione in cui dovranno essere riportate le ragioni per le quali la società ha deciso di trasformarsi.
Trasformazione eterogenea in società di capitali.
Il Codice Civile prevede che anche consorzi, società consortili, fondazioni e comunioni d'azienda possano trasformarsi in società di capitali. La stessa possibilità è offerta alle associazioni ma, in questo caso, il Codice specifica che deve trattarsi di associazioni riconosciute.
La decisione di trasformarsi prevede maggioranze differenti in base al tipo di realtà che vuole realizzare questa operazione: per le comunioni d'azienda, per esempio, è necessaria l'unanimità; per i consorzi serve il voto favorevole della maggioranza assoluta; per associazioni e società consortili è richiesta la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento anticipato dell'atto costitutivo.
Una volta avvenuta la trasformazione, il capitale sociale viene ripartito in parti uguali tra i soci, a meno che non abbiano preso accordi differenti tra loro.
La legge vieta la trasformazione a quelle associazioni che hanno ricevuto contributi pubblici o offerte da parte del pubblico.
Trasformazione società in ditta individuale.
È possibile trasformare una società unipersonale (formata, quindi, da un solo socio) in una ditta individuale?
Su questo argomento si continua tuttora a discutere periodicamente, in quanto non esistono ancora direttive precise e soprattutto definitive. La possibilità di realizzare questo tipo di trasformazione, infatti, viene spesso contemplata o negata in base a nuove sentenze di Cassazione o a massime di altre importanti realtà (come quelle del Consiglio Nazionale del Notariato).
La giurisprudenza stessa è divisa tra chi interpreta la legge come favorevole a questo tipo di trasformazione e chi, invece, nega possa realizzarsi tecnicamente. Se da un lato, infatti, per alcuni la trasformazione da società a ditta individuale è pari ad una trasformazione da società a comunione d'azienda (operazione prevista dalla legge, grazie alla quale eventuali creditori sono tutelati in quanto avrebbero 60 giorni per opporsi), per altri, invece, non si tratterebbe di trasformazione vera e propria in senso tecnico: la società unipersonale verrebbe semplicemente sciolta, con la conseguenza che il patrimonio sociale sarebbe assegnato al solo ed un unico socio, saltando completamente la fase di liquidazione.
Trasformazione società in liquidazione.
L'ipotesi prevalente nel mondo giuridico è che sia possibile la trasformazione anche di una società che si trova in uno stato di liquidazione. L'articolo 2499 del Codice Civile, infatti, prevede che una trasformazione possa avvenire anche se sono in corso "procedure concorsuali" (ovvero quei procedimenti che nascono quando si è incapaci di saldare i debiti societari, tra i quali rientrano fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa). L'operazione, però, non deve essere incompatibile con lo stato di queste procedure e con il loro fine.
Trasformazione di società da Snc a Sas.
La trasformazione di una Snc (Società in Nome Colletivo) in una Sas (Società in Accomandita Semplice) costituisce un caso di particolare trasformazione tra due realtà entrambe appartenenti alla categoria delle società di persone.
La particolarità è dovuta al tipo di responsabilità assunta dai soci nonché da chi avrà diritto, poi, di amministrare la nuova forma societaria assunta.
Una Società in Accomandita Semplice, infatti, è formata da soci accomandatari (coloro che hanno una responsabilità illimitata e sono gli unici ad avere il diritto di amministrarla) e soci accomandanti ( che hanno, invece, una responsabilità limitata solo a quanto hanno versato e non possono amministrarla). Nel momento in cui una Snc diventa Sas, i soci che la amministravano se assumono la posizione di accomandanti non saranno considerati liberi dalle obbligazioni sociali nate prima della trasformazione senza il consenso dei creditori.