La società semplice (SS) è la forma più elementare di società.
Per legge può essere creata solo se le persone coinvolte non hanno intenzione di svolgere "attività commerciali" (come quelle industriali di produzione di beni o servizi, di trasporto, bancarie ed assicurative, ecc.). Può essere allora costituita per attività agricole, artigianali, per esercitare professioni intellettuali (avvocati, notai, commercialisti, ecc.) e la gestione di patrimoni immobiliari.
La Società Semplice Agricola è molto diffusa nel mondo dell'agricoltura. Con essa i soci mettono in comune beni e servizi per svolgere la stessa attività, come coltivare un terreno e allevare animali.
La Società Semplice Immobiliare è utilizzata, invece, quando si ha intenzione di occuparsi di gestione di immobili.
Il contratto di una S.S. può essere scritto oppure orale.
Questo tipo di società a volte si presenta come "società di fatto", cioè una realtà che esiste non perché un documento lo testimonia, bensì perché è il comportamento stesso delle persone a confermarlo.
Se però le persone coinvolte portano in società beni immobili di un certo valore (ad esempio un terreno) o beni mobili registrati (ad esempio un autocarro), allora è necessario che ci sia un contratto scritto.
Con il contratto i soci si impegnano a mettere in società i propri beni e servizi.
L'Atto Costitutivo di una Società Semplice deve riportare in modo preciso l'oggetto sociale (l'attività che verrà eseguita), descrivere le quote appartenenti ad ogni socio e contenere altre informazioni che è utile conoscere in caso di scioglimento.
Le Società Semplici possono essere amministrate da tutti i soci.
Ogni socio può prendere decisioni sulle questioni previste nell'oggetto sociale anche senza il consenso degli altri, i quali possono opporsi prima che l'operazione venga eseguita (amministrazione disgiuntiva).
È possibile, però, anche stabilire che le decisioni verranno prese da tutti all'unanimità o a maggioranza (amministrazione congiuntiva).
I soci di una S.S. hanno "responsabilità illimitata e solidale", questo significa che i creditori possono chiedere il pagamento di ciò che gli spetta o alla società stessa oppure ai suoi membri, che possono essere quindi costretti a sacrificare il proprio patrimonio personale. Proprio per questo la loro responsabilità è definita "diretta".
La S.S. può sciogliersi per vari motivi, per esempio quando scadono i termini o viene raggiunto l'obiettivo (se si tratta di società a tempo determinato) oppure per volontà dei soci o cause previste sul contratto.
La liquidazione è il momento in cui la società che sta per chiudere deve pagare tutti i suoi debiti e dividere tra i soci il suo patrimonio. È, quindi, obbligatoria in caso di scioglimento. Se nel contratto non si parla di liquidazione ed i soci non riescono ad accordarsi, devono nominare all'unanimità dei liquidatori esterni. Se anche su questo non riescono a prendere accordi, allora sarà il Presidente del Tribunale ad occuparsi della liquidazione.
Un socio può uscire dalla società per vari motivi, ad esempio per una ragione prevista sul contratto o per "giusta causa" (problemi con gli altri, ecc.) o ancora in caso di morte.
Se un socio muore, gli altri devono liquidare la sua quota ai suoi eredi, a meno che non decidano insieme a loro di essere in società.
Un socio può anche essere escluso, in modo automatico ("di diritto") se un suo creditore ha chiesto la liquidazione della sua quota o se è stato dichiarato fallito oppure perché mandato via dagli altri per non aver rispettato il contratto o la legge (ad esempio non ha messo in società beni o servizi come stabilito).