Società in Accomandita Semplice

La Società in Accomandita Semplice (S.A.S.): Costituzione, Scioglimento e Fallimento

Società in Accomandita Semplice: significato e descrizione

La Società in Accomandita Semplice (SAS) è un tipo di società di persone la cui caratteristica principale consiste nell'essere formata da due categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti. Queste categorie si differenziano soprattutto per la responsabilità che hanno nei confronti delle obbligazioni sociali (quindi dei debiti della S.A.S.) e per il ruolo che possono ricoprire in società.

La Costituzione di una S.A.S., per essere regolare, deve avvenire attraverso un atto pubblico compilato da un notaio oppure una scrittura privata autenticata, cioè firmata successivamente davanti al notaio, il quale provvederà a controllare che il documento sia regolare e a norma di legge.

L'Atto Costitutivo deve contenere la dichiarazione delle persone coinvolte di voler dar vita a quella forma di società e soprattutto i nomi dei soci che saranno accomandatari e quelli di chi invece sarà solo accomandante.
Questo atto deve essere iscritto presso il Registro delle Imprese, in modo tale che terze persone possano venire a conoscenza dell'esistenza della nuova società costituita e possano sapere anche da chi è amministrata e rappresentata.

Lo Statuto della S.A.S. può essere allegato all'Atto Costituivo e generalmente riporta le regole per l'amministrazione della società (ad esempio quelle per la convocazione di un'assemblea, per le modifiche del capitale, ecc.). Ogni modifica importante successiva deve essere aggiornata anche nel Registro delle Imprese Registro delle Imprese: pubblico registro grazie al quale è possibile conoscere atti e fatti di un'impresa..

La responsabilità dei soci varia in base alla categoria di appartenenza.

Gli accomandatari hanno una responsabilità "illimitata e solidale": se la società non riesce a pagare i suoi debiti, i creditori possono chiederne il pagamento ad uno qualsiasi di loro. Ciascuno di loro può, quindi, ritrovarsi a dover pagare anche a nome degli altri, rimettendoci il suo stesso patrimonio personale. Proprio perché in possesso di questo tipo di responsabilità, gli accomandatari sono gli unici ad avere il diritto di amministrare ed anche rappresentare la S.A.S. ed il loro nome può anche apparire nella ragione sociale (cioè accanto a quello della società stessa).

Gli accomandanti, invece, sono responsabili "limitatamente" delle obbligazioni sociali: in caso di debiti non saldati dalla società, essi non ci rimettono il proprio patrimonio privato, ma solo ciò che corrisponde alla loro quota. Per via di questa responsabilità minore rispetto agli accomandatari, gli accomandanti non possono amministrare la S.A.S., ma hanno comunque il diritto di essere informati su tutto ciò che riguarda profitti e perdite.
Se un socio accomandante viene meno ai patti sociali (agli accordi presi con gli altri) e, quindi, interviene nell'amministrazione o conclude affari per conto della società, diventa responsabile "illimitatamente" e può anche essere escluso dalla S.A.S., proprio perché ha violato le regole del contratto.

Lo scioglimento di una S.A.S. avviene quando scadono i termini del contratto, si realizza l'oggetto sociale (si raggiunge l'obiettivo per il quale è stata creata) oppure diventa impossibile realizzarlo. Può esserci scioglimento anche quando si verifica una delle cause previste sul contratto, quando lo decidono i soci stessi oppure viene meno una o entrambe le categorie di soci e non è ricostituita entro 6 mesi (ad esempio, scompaiono la maggior parte degli accomandatari e non vengono sostituiti entro quel periodo di tempo).

Il fallimento di una SAS provoca il fallimento anche dei soci accomandatari, ma non dei soci accomandanti. Mentre, infatti, gli accomandatari, essendo gli unici ad avere il diritto di amministrarla nonché la responsabilità illimitata e solidale, falliscono insieme alla società, gli accomandanti non sono soggetti a fallimento.

Società in Accomandita Semplice: Elenco Avvocati e Studi Legali
Segni distintivi: insegna
È il simbolo esposto fuori dai locali dell’impresa, che la rende riconoscibile. Può essere composta da parole e/o immagini. Deve rispettare i criteri di originalità, novità e verità. Per esporre un’insegna occorre: informarsi sulle norme in materia (in comune); pagare la tassa comunale.
Brevetto invenzione industriale
Riguarda le invenzioni (cioè soluzioni nuove e innovative) di ogni settore della tecnica, che siano nuove, che implichino una attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale. L’invenzione deve essere lecita, quindi conforme all’ordine pubblico e al buon costume.
Bancarotta: cos’è
È un reato fallimentare che consiste nell’insieme delle attività che l’imprenditore dichiarato fallito compie per nascondere le proprie risorse economiche reali, o diminuire il proprio capitale, al fine di evitare di pagare i creditori (insolvenza). Può essere semplice o fraudolenta.
Segni distintivi: marchio
È quel segno che rende riconoscibile sul mercato un’impresa e i suoi prodotti o servizi. Può essere un disegno, una parola scritta in modo particolare o una forma (ad es. del prodotto o della confezione). Si distingue in marchio di fatto e marchio registrato (UIBM).
Società cooperative sociali
Rivolgono le loro attività alla tutela delle persone deboli e con svantaggio sociale. Si distinguono in: coop. sociali di tipo A (servizi socio-sanitari ed educativi: es. centri sociali, residenze sanitarie); coop. sociali di tipo B (inserimento lavorativo per portatori di handicap, ex carcerati, ecc.)
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