Società in Accomandita Semplice

La Società in Accomandita Semplice (S.A.S.): Costituzione, Scioglimento e Fallimento

Società in Accomandita Semplice: significato e descrizione

La Società in Accomandita Semplice (SAS) è un tipo di società di persone la cui caratteristica principale consiste nell'essere formata da due categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti. Queste categorie si differenziano soprattutto per la responsabilità che hanno nei confronti delle obbligazioni sociali (quindi dei debiti della S.A.S.) e per il ruolo che possono ricoprire in società.

La Costituzione di una S.A.S., per essere regolare, deve avvenire attraverso un atto pubblico compilato da un notaio oppure una scrittura privata autenticata, cioè firmata successivamente davanti al notaio, il quale provvederà a controllare che il documento sia regolare e a norma di legge.

L'Atto Costitutivo deve contenere la dichiarazione delle persone coinvolte di voler dar vita a quella forma di società e soprattutto i nomi dei soci che saranno accomandatari e quelli di chi invece sarà solo accomandante.
Questo atto deve essere iscritto presso il Registro delle Imprese, in modo tale che terze persone possano venire a conoscenza dell'esistenza della nuova società costituita e possano sapere anche da chi è amministrata e rappresentata.

Lo Statuto della S.A.S. può essere allegato all'Atto Costituivo e generalmente riporta le regole per l'amministrazione della società (ad esempio quelle per la convocazione di un'assemblea, per le modifiche del capitale, ecc.). Ogni modifica importante successiva deve essere aggiornata anche nel Registro delle Imprese Registro delle Imprese: pubblico registro grazie al quale è possibile conoscere atti e fatti di un'impresa..

La responsabilità dei soci varia in base alla categoria di appartenenza.

Gli accomandatari hanno una responsabilità "illimitata e solidale": se la società non riesce a pagare i suoi debiti, i creditori possono chiederne il pagamento ad uno qualsiasi di loro. Ciascuno di loro può, quindi, ritrovarsi a dover pagare anche a nome degli altri, rimettendoci il suo stesso patrimonio personale. Proprio perché in possesso di questo tipo di responsabilità, gli accomandatari sono gli unici ad avere il diritto di amministrare ed anche rappresentare la S.A.S. ed il loro nome può anche apparire nella ragione sociale (cioè accanto a quello della società stessa).

Gli accomandanti, invece, sono responsabili "limitatamente" delle obbligazioni sociali: in caso di debiti non saldati dalla società, essi non ci rimettono il proprio patrimonio privato, ma solo ciò che corrisponde alla loro quota. Per via di questa responsabilità minore rispetto agli accomandatari, gli accomandanti non possono amministrare la S.A.S., ma hanno comunque il diritto di essere informati su tutto ciò che riguarda profitti e perdite.
Se un socio accomandante viene meno ai patti sociali (agli accordi presi con gli altri) e, quindi, interviene nell'amministrazione o conclude affari per conto della società, diventa responsabile "illimitatamente" e può anche essere escluso dalla S.A.S., proprio perché ha violato le regole del contratto.

Lo scioglimento di una S.A.S. avviene quando scadono i termini del contratto, si realizza l'oggetto sociale (si raggiunge l'obiettivo per il quale è stata creata) oppure diventa impossibile realizzarlo. Può esserci scioglimento anche quando si verifica una delle cause previste sul contratto, quando lo decidono i soci stessi oppure viene meno una o entrambe le categorie di soci e non è ricostituita entro 6 mesi (ad esempio, scompaiono la maggior parte degli accomandatari e non vengono sostituiti entro quel periodo di tempo).

Il fallimento di una SAS provoca il fallimento anche dei soci accomandatari, ma non dei soci accomandanti. Mentre, infatti, gli accomandatari, essendo gli unici ad avere il diritto di amministrarla nonché la responsabilità illimitata e solidale, falliscono insieme alla società, gli accomandanti non sono soggetti a fallimento.

Società in Accomandita Semplice: Elenco Avvocati e Studi Legali
Impresa familiare
È quel particolare tipo di impresa individuale alla quale collaborano (ma non gestiscono) anche i familiari dell’imprenditore, che resta titolare unico. Per legge i familiari sono: il coniuge, i parenti entro il 3° grado (figli, nipoti, nonni...) e gli affini entro il 2° grado (suoceri, cognati...).
Società cooperative
Diversamente dalle società a scopo di lucro, le società cooperative hanno scopo mutualistico, ossia non conseguono un utile ma un beneficio. I soci svolgono attività economica a proprio favore: es. ottenengono beni e servizi a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato.
Concorrenza: atti di vanteria
Rappresenta una forma di concorrenza sleale l’atto di attribuire alla propria azienda e/o prodotto pregi o qualità (vanteria) che in realtà appartengono ad altri. Es. dire di aver ricevuto il premio "prodotto dell’anno", quando in realtà è andato ad un’azienda concorrente.
Concordato preventivo
È una procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare a cui l’imprenditore, in crisi o insolvente, può ricorrere per evitare il fallimento. Consiste in un accordo con i creditori in merito al modo e ai tempi di pagamento dei debiti (ristrutturazione debiti).
Segni distintivi: ditta
La ditta è il nome commerciale che distingue sul mercato l’impresa e l’imprenditore, cioè è il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua attività. Viene iscritto nel registro delle imprese. Può essere composto dal nome del titolare o le sue iniziali oppure da un nome di fantasia.
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