La Cooperativa sociale è una forma particolare di Società cooperativa il cui scopo principale è quello di realizzare un "interesse collettivo", cioè dar vita ad attività che possano soddisfare i bisogni della società e che riguardano la promozione umana e l'integrazione dei cittadini stessi.
A differenza delle cooperative tradizionali (quelle di consumo, di lavoro, ecc.), quindi, non si concentrano sullo "scopo mutualistico" - che hanno l'obiettivo di fornire beni, servizi oppure occasioni di lavoro ai propri soci a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato - bensì nascono per soddisfare gli interessi dell'intera comunità locale.
La normativa delle Cooperative sociali è dettata da una legge del novembre 1991, con la quale sono stati specificati compiti ed obblighi di queste realtà ed è stata fatta anche una distinzione nel modo in cui possono operare. In base alle attività svolte, infatti, si parla di 2 tipologie: di tipo A e di tipo B.
Le Cooperative sociali di tipo A sono quelle che gestiscono solo servizi socio-sanitari ed educativi, in modo diretto oppure attraverso convenzioni con enti pubblici. Si tratta di realtà che si occupano, ad esempio, di centri di aggregazione per ragazzi, centri sociali, case alloggio e case famiglia, centri ludici, formazione per operatori sociali, ecc.
Le Cooperative sociali di tipo B, invece, svolgono diverse attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, con lo scopo di inserire o reinserire nel mondo del lavoro "soggetti svantaggiati", cioè persone che hanno determinate difficoltà come invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex tossicodipendenti ed alcolisti, minori in età lavorativa che vivono in situazioni familiari difficili, condannati ai quali è stato dato il permesso di scontare la pena in modo diverso dalla detenzione in carcere, altri soggetti che vengono via via indicati da decreti del Presidente del Consiglio.
Le Cooperative sociali possono, quindi, eseguire anche attività commerciali, ma solo se lo scopo resta quello di soddisfare i bisogni della comunità (tipo A) oppure aiutare persone in difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro (tipo B). Se una società non rispetta questi obiettivi, rischia di perdere la qualificazione di "cooperativa sociale".
La Costituzione delle cooperative sociali avviene attraverso un Atto Costitutivo, nel quale deve essere riportato chiaramente qual è l'oggetto sociale (le attività che si ha intenzione di svolgere) ed in quale modo lo si vuole raggiungere. Deve contenere anche tutte le informazioni più importanti, come dati anagrafici di ogni socio, requisiti e condizioni per ammissione dei soci o recesso ed esclusione, norme su bilancio, patrimonio, costituzione e funzionamento degli organi sociali (chi gestisce, amministra e controlla la società), regole per scioglimento e liquidazione.
Lo Statuto delle cooperative sociali – allegato all'Atto Costitutivo – regola invece la vita interna, definendo meglio struttura e funzionamento.
Può prevedere anche la presenza di "soci volontari", i quali lavorano gratuitamente ed hanno diritto solo ad un rimborso spese. I volontari non devono superare il 50% del totale delle persone coinvolte in cooperativa e devono essere iscritti in un'apposita sezione del registro dei soci.
Per le cooperative di Tipo B, i soggetti svantaggiati devono essere almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e devono esser soci.
La Cooperativa sociale deve essere iscritta presso il Registro delle Imprese, il Registro Prefettizio e nell'apposita "Sezione Cooperazione Sociale" oltre che in quella a cui fa riferimento il tipo di attività che svolge. È richiesta anche l'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali.
Se rispetta tutte le norme della legge del 1991, viene considerata ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) di diritto e può, quindi, ottenere diverse agevolazioni fiscali.