La cooperativa a mutualità prevalente è una forma di società cooperativa nata dalla riforma del diritto societario del 2003 e caratterizzata dalla "prevalenza" della mutualità: in ogni aspetto della sua vita, infatti, prevale lo scopo di fornire beni e servizi agli stessi soci, servendosi soprattutto del loro lavoro e delle risorse che hanno portato in società per svolgere l'attività prevista.
La sua nascita è dovuta al tentativo di frenare un particolare fenomeno che si stava verificando prima della riforma. Molte imprese, infatti, si presentavano come "società cooperative", ma di fatto non seguivano uno scopo mutualistico Scopo mutualistico significa fornire ai soci beni, servizi oppure occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato. bensì fini di lucro. Ciò accadeva perché le cooperative avevano (ed hanno ancora) la possibilità di fornire beni o servizi anche ai non soci, per cui non era facile riconoscerle subito.
Con la riforma, allora, sono state precisate le caratteristiche che devono avere le società per essere "società cooperative" ed è stata fatta anche una distinzione tra società cooperative che mettono al primo posto sempre lo scopo mutualistico (cooperative a mutualità prevalente) e quelle in cui quello scopo non prevale su tutto, ma si cerca comunque di realizzarlo (cooperative a mutualità non prevalente, dette anche cooperative diverse).
Per essere cooperative a mutualità prevalente sono necessari alcuni requisiti, individuati sia dal punto di vista "qualitativo" che "quantitativo": non basta, infatti, solo dichiarare la prevalenza della mutualità, bensì è necessario anche dimostrarla numericamente, attraverso calcoli effettuati su ogni aspetto dell'attività svolta. Il tutto dev'essere, poi, verificato ogni anno dagli amministratori della cooperativa e riportato in una nota integrativa allegata al bilancio.
Per capire meglio di cosa stiamo parlando, guardiamo questi requisiti nel dettaglio.
L'attività deve essere svolta prevalentemente in favore di soci, consumatori oppure utenti di beni e servizi. La mutualità viene considerata prevalente se i ricavi che si ottengono da beni o servizi offerti ai propri soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi: in altre parole, più della metà dei guadagni deve provenire proprio da soci che usufruiscono dei beni e dei servizi della cooperativa. È il caso delle cooperative di consumo, ad esempio le grosse catene di supermercati che comprano e rivendono ai propri membri e consumatori, beni a prezzi più vantaggiosi rispetto al mercato.
L'attività deve esser svolta avvalendosi prevalentemente di prestazioni lavorative dei soci. La mutualità viene considerata prevalente se il costo del lavoro svolto dai soci è superiore al 50% del totale costo del lavoro, quindi se l'attività viene realizzata per più della metà con il lavoro dei membri della società. È ciò che fanno le cooperative di produzione e lavoro, ad esempio quelle che si occupano di pulizia, di edilizia, ecc.
L'attività, infine, deve essere svolta servendosi prevalentemente di beni e servizi portati dai soci, quindi se la maggior parte delle risorse utilizzate provengono proprio da ciò che hanno portato i membri della società. L'esempio più tipico in questo caso sono le cooperative agricole.
Le cooperative a mutualità prevalente devono anche rispettare dei "requisiti statutari", chiamati così perché riguardano elementi che bisogna inserire nel proprio statuto. Si tratta soprattutto di divieti ed obblighi, tra i quali c'è, ad esempio, l'obbligo di devolvere - in caso di scioglimento, trasformazione della società oppure perdita della mutualità prevalente - l'intero patrimonio sociale a fondi che si occupano di promozione e sviluppo di cooperazione (patrimonio dal quale deve essere sottratto, però, il Capitale Sociale Il Capitale Sociale è l'insieme di denaro, beni in natura o crediti che i soci hanno conferito - portato - in società. e i dividendi eventualmente maturati).
Le cooperative a mutualità prevalente hanno accesso a benefici fiscali vari, ma possono ottenerli solo se rispettano sia i criteri di prevalenza, sia l'obbligo di iscriversi in un apposito albo, ovvero in una sezione del Registro delle Società Cooperative, presso il quale devono depositare ogni anno i propri bilanci.