Società per Azioni

Società per Azioni (SpA): costituzione; capitali; quotate o non quotate; unipersale; fallimento

Società per Azioni o SpA: definizione e descrizione

La Società per Azioni è utilizzata per dar vita ad attività economiche che richiedono capitali parecchio elevati.
Ha un'autonomia patrimoniale totale, nel senso che il suo patrimonio - l'insieme dei suoi beni - è del tutto indipendente da quello dei suoi membri. I soci, quindi, hanno in essa una "responsabilità limitata": se la società non salda un debito, infatti, possono rimetterci al massimo ciò che hanno portato in essa, in quanto i creditori non possono chieder loro di pagare con il loro patrimonio privato. Questo avviene anche in caso di fallimento.
Il fallimento di una S.p.A. non comporta, infatti, il fallimento dei suoi soci, proprio perché la loro responsabilità è solo limitata a ciò che hanno conferito.

Il Capitale minimo per costituire una S.p.A. è di 120.000 euro.
Se i soci conferiscono denaro nella società, devono versare in banca il 25% della somma nel momento in cui sottoscrivono il Capitale Sociale. Il versamento può essere sostituito da una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa.

Le "azioni" sono la caratteristica principale di una S.p.A. Si tratta di certificati che rappresentano la proprietà di una quota del capitale da parte dei soci.
Tutte le azioni della società hanno lo stesso valore ed ogni socio ne riceve un certo numero in base al capitale che ha sottoscritto, anche se l'Atto Costitutivo può stabilire altri criteri di assegnazione. Le azioni attribuiscono ai soci anche diritti, come il diritto di voto o quello di ricevere una certa parte dei guadagni.

Le società per azioni quotate e non quotate sono due forme di S.p.A. che si differenziano per il modo in cui fanno circolare le proprie azioni. Molte società, infatti, decidono di trovare nuovo capitale mettendole in vendita.

Le S.p.A. quotate sono quelle che decidono di entrare in Borsa, facendo quindi circolare le proprie azioni sui mercati finanziari. Devono pagare dei costi iniziali di quotazione e subiscono maggiori controlli da parte di alcune istituzioni, come ad esempio la CONSOB (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa). Un esempio di S.p.A. quotata è la FIAT.

Le S.p.A. non quotate sono quelle che non entrano in borsa, ma di cui è comunque possibile comprare azioni nel caso in cui sia stato stabilito dall'amministrazione. Esempi di queste S.p.A. sono la Ferrero e la Barilla.

La Costituzione di una S.p.A. può avvenire tramite contratto oppure atto unilaterale.
L'Atto Costitutivo deve essere un atto pubblico ed è obbligatorio inserire in esso numerose informazioni, come ad esempio dati anagrafici dei soci, denominazione della società, tipo di attività, numero ed eventuale valore delle azioni, ecc. Ad esso è allegato lo Statuto, nel quale sono invece descritte le norme per il funzionamento della società.
È obbligatorio depositare l'Atto presso l'ufficio del Registro delle Imprese del luogo in cui si trova la sede della società.

L'organizzazione di una S.p.A., dopo la riforma del diritto societario del 2003, può seguire tre modelli, che si differenziano per ciò che riguarda chi ha il compito di amministrarla e chi di controllarla: modello tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico. Il modello scelto deve essere indicato nell'Atto Costitutivo. Se non viene indicato, vuol dire che la società si basa su quello tradizionale.

Nel modello tradizionale, l'organizzazione si basa su 3 organismi, che hanno funzioni differenti:

  1. l'assemblea dei soci: si preoccupa di prendere la maggior parte delle decisioni. Possono intervenire in essa i soci che possiedono azioni grazie alle quali hanno diritto di voto;
  2. gli amministratori: possono anche non essere soci ed hanno il compito di gestire l'impresa e dar vita a tutte le operazioni necessarie per far sì che l'attività per cui è nata venga eseguita;
  3. il collegio sindacale: si occupa del controllo interno ed eventualmente anche di quello contabile. Il controllo contabile può essere affidato - in alternativa al collegio - ad un revisore oppure ad una società di revisione. L'importante è che, tra chi ha il ruolo di controllare, ci siano persone scelte da un registro dei revisori istituito dal Ministero della Giustizia.

Il sistema dualistico è quello in cui l'amministrazione è affidata ad un consiglio di gestione, mentre il suo controllo è affidato ad un consiglio di sorveglianza, in cui almeno una persona deve essere scelta dal registro dei revisori contabili.

Il sistema monistico, invece, affida l'amministrazione ad un consiglio di amministrazione ed il controllo della gestione, invece, ad un suo comitato interno, di cui almeno un componente deve essere iscritto al registro dei revisori contabili.

La S.p.A. unipersonale è un'altra novità della riforma del diritto societario. Si tratta di una Società per Azioni formata da un unico socio, che nasce, quindi, grazie ad un atto unilaterale. Questa persona ha l'obbligo di versare subito tutto il capitale (quindi non solo il 25% di quel denaro) ed iscriverla presso il registro delle Imprese. Se non rispetta questi obblighi, la sua responsabilità "limitata" diventa "illimitata", nel senso che, in caso di debiti non saldati dalla società, rischia di doverli pagare toccando il suo patrimonio privato.

Società per Azioni: Elenco Avvocati e Studi Legali
Concorrenza sleale: categorie
Le legge (Codice Civile) prevede e reprime tre forme di concorrenza sleale:

1) atti confusori;

2) atti denigratori o di appropriazione di pregi;

3) atti non conformi alla correttezza professionale.
Società consortili
Sono costituite da un gruppo di imprenditori che uniscono competenze e mezzi al fine di agevolare i diversi processi produttivi e/o migliorare l’organizzazione delle rispettive società. Il consorzio mira a mantenere e aumentare il reddito di impresa di ogni socio.
Segni distintivi: ditta
La ditta è il nome commerciale che distingue sul mercato l’impresa e l’imprenditore, cioè è il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua attività. Viene iscritto nel registro delle imprese. Può essere composto dal nome del titolare o le sue iniziali oppure da un nome di fantasia.
Impresa, azienda, ditta
Impresa: è l’attività svolta dall’imprenditore e può essere agricola, commerciale o artigiana. Azienda: è l’insieme dei beni che l’imprenditore organizza per svolgere l’attività (es: locali, macchinari, attrezzature, ecc). Ditta: è il nome dell’impresa e che la "distingue" dalle altre.
Segni distintivi: insegna
È il simbolo esposto fuori dai locali dell’impresa, che la rende riconoscibile. Può essere composta da parole e/o immagini. Deve rispettare i criteri di originalità, novità e verità. Per esporre un’insegna occorre: informarsi sulle norme in materia (in comune); pagare la tassa comunale.
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