Società in Accomandita per Azioni

Le Società in Accomandita per Azioni (S.A.P.A.): definizione ed esempi

La Società in Accomandita per Azioni o S.A.P.A.: definizione e descrizione

La Società in Accomandita per Azioni (SAPA) è un tipo di società di capitali che riunisce elementi della Società in Accomandita Semplice ed elementi della Società per Azioni. In modo particolare prende dalla S.A.S. la sua caratteristica principale, ovvero la presenza di due tipi di soci - accomandanti ed accomandatari - e dalla S.P.A., invece, il modo in cui è organizzata, gli organi che la compongono, le norme di legge da seguire.

I soci accomandanti sono quelle persone che, all'interno della società, non hanno ruoli particolari ed hanno una responsabilità verso le obbligazioni sociali (ad esempio i debiti contratti dalla società) solo "limitata" a ciò che hanno portato in essa. Se la società, infatti, non paga i suoi debiti, i creditori non possono chiederne il pagamento agli accomandanti.

I soci accomandatari sono quelli che hanno il diritto di amministrare la società, per cui hanno più obblighi nei suoi confronti ed una responsabilità "illimitata e solidale": se un debito non viene pagato, il creditore, dopo aver preteso il pagamento prima dalla società, può rivolgersi ad uno qualsiasi degli accomandatari. Questa persona dovrà pagarlo a nome di tutti, andando a toccare anche il suo stesso patrimonio privato.

Gli amministratori accomandatari devono garantire la corretta gestione nonché il raggiungimento dell'oggetto sociale, cioè far sì che venga eseguita l'attività per la quale la S.A.P.A. è stata creata. Se violano i loro obblighi, devono risarcire i danni alla società, ai suoi creditori ed ai soci eventualmente danneggiati. Un accomandatario, però, mantiene le sue responsabilità solo per il periodo in cui è amministratore.

Esempi di S.A.P.A., quindi, si hanno quando ci si ritrova di fronte a realtà all'interno delle quali alcuni soci hanno in un certo senso più potere ed importanza rispetto ad altri. Chi è solo interessato ad investire, infatti, ne diventa "accomandante" per cui non ha il diritto di amministrare, mentre chi è interessato anche alla sua gestione diventa "accomandatario" e, quindi, assume maggiori responsabilità ma anche più poteri (come il "diritto di veto", cioè il diritto di bloccare una decisione presa dall'assemblea dei soci).

Le norme che disciplinano la Società in Accomandita Semplice richiamano quelle della S.P.A., in quanto sono compatibili per molti aspetti.

Anche il Capitale Sociale di una S.A.P.A. deve essere di minino 120.000 euro, il cui 25% deve essere versato in Banca al momento della sua sottoscrizione.
Ed anche in questo caso si parla di azioni, cioè di documenti che testimoniano il possesso di una quota di quel capitale da parte dei singoli soci. Le azioni hanno tutte lo stesso valore ed ogni socio ne possiede una certa quantità in base a ciò che ha portato in società.

L'assemblea è formata da tutti i soci ed in essa la maggioranza durante le votazioni viene calcolata proprio in base alle azioni possedute.
Se si tratta, però, di decisioni importanti come l'aumento del capitale o la sua riduzione, gli accomandatari hanno anche il diritto di veto. È comunque sempre richiesta la loro approvazione nel caso in cui si decida di modificare lo statuto.
Gli accomandatari non possono votare se si tratta di nominare o revocare sindaci I sindaci sono membri dell'organo che, per legge, deve controllare l'attività amministrativa ed il rispetto dello statuto; sono detti anche "revisori dei conti". e consiglio di sorveglianza, oppure per altri argomenti che riguardano la loro attività.

L'Atto Costitutivo deve contenere tutte le informazioni più importanti e soprattutto le indicazioni sugli accomandatari. Deve esser riportata sull'atto anche la denominazione sociale (il nome per intero) della società ma, a differenza di una S.P.A. in cui può esserci anche un nome di fantasia, nel caso di una S.A.P.A., accanto a "Società in Accomandita Per Azioni" deve essere inserito il nome vero di uno degli accomandatari, anche se poi questa persona scompare dalla società (ad esempio viene a mancare).
È obbligatoria l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Il fallimento di una SAPA comporta conseguenze solo per una categoria di soci: gli accomandatari, infatti, per via della loro responsabilità illimitata e solidale, rischiano di esser dichiarati falliti insieme alla società, pericolo che invece non tocca gli accomandanti.

Società in Accomandita per Azioni: Elenco Avvocati e Studi Legali
Fallimento: cos’è
È una procedura concorsuale liquidatoria disposta dall’autorità giudiziaria volta a sanare i debiti d’impresa contratti dall’ imprenditore a cui lo stesso non riesce a far fronte. I creditori sono ripagati in base a un criterio di parità di trattamento (par condicio creditorum).
Brevetto nuove varietà vegetali
È considerata nuova varietà vegetale (creata, scoperta o messa a punto) quella costituita da un insieme vegetale che appartenga ad un gruppo botanico praticamente sconosciuto. La varietà deve essere: nuova, omogenea, distinta e stabile.
Segni distintivi: ditta
La ditta è il nome commerciale che distingue sul mercato l’impresa e l’imprenditore, cioè è il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua attività. Viene iscritto nel registro delle imprese. Può essere composto dal nome del titolare o le sue iniziali oppure da un nome di fantasia.
Bancarotta fraudolenta: cos’è
È un reato fallimentare associato alla gestione di impresa dolosa e improntata alla frode. Ad es. l’imprenditore ha appositamente dissipato o nascosto il patrimonio allo scopo di non pagare i debiti; oppure ha sottratto, distrutto o falsificato i libri e le scritture contabili a danno dei creditori.
Imprenditore agricolo
Per il nostro ordinamento è imprenditore agricolo chi svolge un’attività economica organizzata che riguardi: la coltivazione diretta di un fondo agricolo; la produzione di legname; l’allevamento di animali; attività connesse alle precedenti (es: vendita dei prodotti; agriturismo)
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