La ditta è il nome commerciale che un imprenditore sceglie per la sua attività economica, grazie al quale è possibile distinguerla da altre concorrenti sul mercato. Nel linguaggio comunque questo termine viene spesso utilizzato erroneamente come sinonimo di "impresa" o "azienda", parole che, a loro volta, hanno in realtà un significato ben preciso nonché differente tra loro: l'impresa, infatti, è tecnicamente l'attività economica eseguita dall'imprenditore; l'azienda, invece, è l'insieme di beni e strumenti di cui si serve per portarla avanti.
Si parla di "ditta" solo in riferimento a quelle realtà economiche messe in piedi da un singolo imprenditore; per le società, invece, vengono utilizzate ragione sociale o denominazione sociale, che hanno la stessa funzione di nome commerciale.
Ditta, insegna e marchio sono definiti dal nostro ordinamento "segni distintivi dell'impresa": si tratta, infatti, di elementi grazie ai quali è possibile distinguere una realtà economica da altre simili, riconoscendone i prodotti, identificando la sede in cui opera e, talvolta, risalendo anche al suo titolare: il marchio riportato su una confezione di cioccolatini, per esempio, mi permette di capire quale impresa li ha prodotti; un'insegna posizionata su un edificio mi indica il luogo in cui viene eseguita un'attività economica; la presenza di un cognome in una ditta, infine, può indicarmi a chi appartiene quella realtà.
Il Codice Civile indica quali caratteristiche deve obbligatoriamente avere una ditta per poter essere considerata valida dalla legge, specificando come alcune norme – ed in modo particolare quelle relative alla sua modifica – debbano essere rispettate anche per la ragione sociale e la denominazione sociale delle società.
Secondo l'articolo 2563, una ditta deve prima di tutto contenere obbligatoriamente almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore che l'ha scelta, il quale ha diritto d'uso esclusivo sulla stessa (cioè è l'unico ad avere il diritto di utilizzarla).
Un'eccezione a questo obbligo di cognome o sigla è prevista solo in caso di "ditta derivata", cioè quando il nome commerciale di cui si serve un imprenditore non è stato scelto e formato da lui in persona, bensì gli è stato "passato" da qualcuno grazie ad un vero e proprio trasferimento della ditta.
Il trasferimento della ditta è regolato dall'articolo 2565, secondo il quale può avvenire solo se, insieme al nome commerciale, viene trasferita contemporaneamente anche l'azienda.
Se il trasferimento avviene per atto tra vivi (per esempio per via di un contratto), il nuovo titolare potrà continuare ad utilizzare il vecchio nome commerciale solo con il consenso di chi gli sta cedendo il tutto; se invece si verifica per via della morte dell'imprenditore, i suoi successori riceveranno automaticamente sia l'azienda che la ditta, a meno che non sia stabilito diversamente su un testamento.
In entrambi i casi, il nuovo imprenditore che ha il permesso di utilizzare il vecchio nome commerciale dell'impresa si ritrova, di fatto, con una ditta sulla quale non è presente il suo cognome o la sua sigla (come previsto dall'obbligo dell'articolo 2563), bensì quelli del suo predecessore.
La modifica della ditta è prevista dall'articolo 2564, il quale fornisce indicazioni valide anche per la ragione sociale e la denominazione sociale.
In base a queste indicazioni, se il nome commerciale scelto risulta troppo simile o proprio uguale a quello di un'altra impresa e, per via del luogo in cui operano e delle attività di cui si occupano, c'è il rischio di confondere il pubblico (pensiamo, per esempio, a 3 imprese gestite da 3 fratelli, che producono le stesse cose nello stesso territorio e riportano nella ditta lo stesso cognome), allora è necessario modificarlo o integrare nello stesso ulteriori elementi che permettano di distinguerlo. L'imprenditore che sarà costretto ad effettuare la modifica o l'integrazione della ditta è colui che per ultimo ha iscritto la sua impresa presso il Registro delle Imprese.
Ditta: società.
Come anticipato, il Codice Civile specifica come le regole relative all'obbligo di modifica si applichino anche a ragione sociale e denominazione sociale, che corrispondo rispettivamente ai nomi commerciali che è possibile adottare per le società di persone e per le società di capitali.
Il Codice indica, poi, ulteriori caratteristiche per questi nomi in specifici articoli dedicati alle singole società.
Prima di tutto, è sempre obbligatorio inserire nel nome commerciale scelto per una società quell'elemento che dà informazioni precise sulla tipologia di appartenenza: se per esempio si tratta di una Società in Nome Collettivo, la ragione sociale deve riportare obbligatoriamente la sigla S.N.C.; se si tratta di una Società a Responsabilità Limitata, la denominazione sociale deve contenere la sigla S.R.L.
Per quanto riguarda, invece, l'eventuale presenza anche del nome di un socio, il Codice specifica in quali casi è obbligatorio e quando, invece, non è necessario: