Segni distintivi dell’azienda

Marchi e altri segni distintivi dell’azienda: segni distintivi tipici e atipici

Segni distintivi dell'azienda

I segni distintivi sono elementi che caratterizzano un'impresa e grazie ai quali è possibile riconoscerla e distinguerla dalle sue concorrenti, individuando i suoi prodotti, la sede in cui opera, a volte anche il suo stesso titolare.
Tali segni sono regolamentati dalla nostra legge. Nello specifico si tratta di:

I segni distintivi dell'azienda vengono considerati a norma di legge solo se presentano specifiche caratteristiche.

Prima di tutto devono essere leciti, cioè non rappresentare cose o riportare nomi che possano disturbare o offendere ordine pubblico e buon costume.

Devono, poi, essere nuovi, cioè non uguali o comunque troppo simili a quelli utilizzati da altre imprese che operano nello stesso settore del mercato, al fine di evitare di creare confusione nel pubblico: se due realtà commerciali che producono le stesse cose nello stesso territorio hanno marchio, ditta o insegna identici, difficilmente sarà possibile distinguerle. Per questo uno dei due imprenditori dovrà obbligatoriamente apportare modifiche o integrazioni ai segni che ha adottato.

Marchio, ditta e insegna devono essere anche originali, cioè non possono semplicemente rappresentare una descrizione generica dell'attività di cui si occupa un'impresa o dei prodotti/servizi che realizza.

Infine, è importante che rispettino il principio di verità: non devono far credere al pubblico che lì ci si occupa di una certa attività se ciò non corrisponde alla realtà. Se per esempio ho un'azienda che produce cioccolatini, non posso adottare un marchio composto dal logo "Fitness" e da un pittogramma che raffigura un paio di scarpe da ginnastica, perché sarebbe menzognero, ingannerebbe eventuali acquirenti.

L'imprenditore che per primo adotta un segno distintivo per la sua realtà economica e provvede alla sua registrazione, ottiene un diritto d'uso esclusivo sullo stesso: può servirsene solo lui, impedendo ad altri di utilizzarlo o appropriarsene senza il suo esplicito consenso.
Nel momento in cui un altro imprenditore si appropria indebitamente di questo segno oppure utilizza qualcosa di troppo simile, chi ha diritto d'uso può decidere di fermarlo agendo per vie legali, dunque chiedendo l'intervento di un giudice.

Segni distintivi tipici e atipici.
Marchio, ditta e insegna nel linguaggio giuridico vengono definiti segni distintivi tipici, in quanto sono elementi di cui un'impresa commerciale si serve con più frequenza.
Accanto a loro, però, si parla spesso anche di segni distintivi atipici, cioè di ulteriori elementi che, pur non essendo un marchio, una ditta o un'insegna, permettono comunque di identificare con precisione una certa realtà commerciale. Sono considerati segni atipici per esempio gli slogan pubblicitari (pensiamo al famoso "Dove c'è Barilla, c'è casa"), i jingle (come il tipico suono associato ai prodotti Intel Inside) o anche il cosiddetto nome a dominio, ovvero quel nome che compare all'interno dell'indirizzo di un sito web di un'impresa.

Il nostro ordinamento disciplina in modo preciso i segni distintivi tipici. Di seguito analizziamo ciascuno di loro nel dettaglio:

Segni distintivi dell’azienda: Elenco Avvocati e Studi Legali
Concorrenza sleale
Si ha concorrenza sleale quando un imprenditore, per aumentare le vendite dei suoi prodotti sul mercato, assume comportamenti non corretti, compie azioni illecite oppure cerca di danneggiare i suoi concorrenti (ossia aziende che vendono prodotti simili o uguali).
Reati concorsuali: quali sono
Tra i principali reati concorsuali (o fallimentari) rientrano: la bancarotta semplice; la bancarotta fraudolenta; il ricorso abusivo al credito; denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze. Ogni reato è punito con pene detentive, che variano dai 6 mesi ai 10 anni.
Segni distintivi: insegna
È il simbolo esposto fuori dai locali dell’impresa, che la rende riconoscibile. Può essere composta da parole e/o immagini. Deve rispettare i criteri di originalità, novità e verità. Per esporre un’insegna occorre: informarsi sulle norme in materia (in comune); pagare la tassa comunale.
Società di persone
Questo tipo di società sono a responsabilità illimitata e solidale: ogni socio risponde per sé e per gli altri, anche con il proprio patrimonio personale. Se un socio non riesce a pagare con il proprio patrimonio i debiti di impresa, gli altri soci devono pagare per lui.
Impresa individuale
Questa impresa fa capo ad un unico titolare. Per la sua costituzione basta l’apertura della partita iva. Può assumere altre due forme: impresa familiare ed impresa coniugale. Il rischio di impresa è a carico del titolare. Patrimonio di impresa e personale coincidono.
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