I segni distintivi sono elementi che caratterizzano un'impresa e grazie ai quali è possibile riconoscerla e distinguerla dalle sue concorrenti, individuando i suoi prodotti, la sede in cui opera, a volte anche il suo stesso titolare.
Tali segni sono regolamentati dalla nostra legge. Nello specifico si tratta di:
I segni distintivi dell'azienda vengono considerati a norma di legge solo se presentano specifiche caratteristiche.
Prima di tutto devono essere leciti, cioè non rappresentare cose o riportare nomi che possano disturbare o offendere ordine pubblico e buon costume.
Devono, poi, essere nuovi, cioè non uguali o comunque troppo simili a quelli utilizzati da altre imprese che operano nello stesso settore del mercato, al fine di evitare di creare confusione nel pubblico: se due realtà commerciali che producono le stesse cose nello stesso territorio hanno marchio, ditta o insegna identici, difficilmente sarà possibile distinguerle. Per questo uno dei due imprenditori dovrà obbligatoriamente apportare modifiche o integrazioni ai segni che ha adottato.
Marchio, ditta e insegna devono essere anche originali, cioè non possono semplicemente rappresentare una descrizione generica dell'attività di cui si occupa un'impresa o dei prodotti/servizi che realizza.
Infine, è importante che rispettino il principio di verità: non devono far credere al pubblico che lì ci si occupa di una certa attività se ciò non corrisponde alla realtà. Se per esempio ho un'azienda che produce cioccolatini, non posso adottare un marchio composto dal logo "Fitness" e da un pittogramma che raffigura un paio di scarpe da ginnastica, perché sarebbe menzognero, ingannerebbe eventuali acquirenti.
L'imprenditore che per primo adotta un segno distintivo per la sua realtà economica e provvede alla sua registrazione, ottiene un diritto d'uso esclusivo sullo stesso: può servirsene solo lui, impedendo ad altri di utilizzarlo o appropriarsene senza il suo esplicito consenso.
Nel momento in cui un altro imprenditore si appropria indebitamente di questo segno oppure utilizza qualcosa di troppo simile, chi ha diritto d'uso può decidere di fermarlo agendo per vie legali, dunque chiedendo l'intervento di un giudice.
Segni distintivi tipici e atipici.
Marchio, ditta e insegna nel linguaggio giuridico vengono definiti segni distintivi tipici, in quanto sono elementi di cui un'impresa commerciale si serve con più frequenza.
Accanto a loro, però, si parla spesso anche di segni distintivi atipici, cioè di ulteriori elementi che, pur non essendo un marchio, una ditta o un'insegna, permettono comunque di identificare con precisione una certa realtà commerciale. Sono considerati segni atipici per esempio gli slogan pubblicitari (pensiamo al famoso "Dove c'è Barilla, c'è casa"), i jingle (come il tipico suono associato ai prodotti Intel Inside) o anche il cosiddetto nome a dominio, ovvero quel nome che compare all'interno dell'indirizzo di un sito web di un'impresa.
Il nostro ordinamento disciplina in modo preciso i segni distintivi tipici. Di seguito analizziamo ciascuno di loro nel dettaglio: