Dop e Igp

DOP e IGP: Denominazione di Origine Protetta e Indicazione Geografica Protetta

Dop e Igp: significato e definizione

Dop e Igp sono sigle che indicano due marchi di qualità: la Denominazione di Origine Protetta e l'Indicazione Geografica Protetta. Si tratta di riconoscimenti rilasciati dall'Unione Europea per prodotti del settore agroalimentare dotati di particolari requisiti.

La particolarità di questi prodotti è indicata già dal loro stesso nome. Pensiamo, per esempio, a "Prosciutto di Parma" e "Mozzarella di Bufala Campana" (prodotti Dop) oppure a "Mortadella di Bologna" e "Arance Rosse di Sicilia" (prodotti Igp): come è evidente, si tratta di alimenti il cui nome non riporta solo un'indicazione sulla loro categoria di appartenenza (carne, formaggio, frutta, ecc.), ma anche un riferimento esplicito ad un'area geografica.

Denominazione di Origine e Indicazione Geografica, infatti, non sono altro che nomi di città, regioni, località ecc. attribuiti ad un prodotto originario di quella zona, le cui caratteristiche (tutte o anche solo le più importanti) sono strettamente collegate al territorio in quanto dovute proprio a quell'ambiente geografico, con i suoi fattori naturali (per esempio la presenza di condizioni climatiche particolari) nonché umani e tradizionali (per esempio l'utilizzo di tecniche di produzione tramandate di generazione in generazione).

Nel nostro ordinamento la tutela di questi 2 elementi è affidata al Codice della Proprietà Industriale il quale, all'interno dell'articolo 30, fornisce indicazioni utili al fine di evitare che i consumatori di un prodotto possano essere ingannati da voci false: è infatti vietato utilizzare una denominazione o un'indicazione per qualcosa che non ha alcun legame reale con il territorio a cui si riferisce, così come non è consentito dichiarare che il prodotto X ha le stesse caratteristiche e qualità di un altro dotato di specifica denominazione o indicazione.

Dop Igp: Europa.
Col passare del tempo, per via dell'aumento di episodi di contraffazione, è diventata sempre più forte l'esigenza di offrire a questi prodotti tutele maggiori anche a livello comunitario.

L'UE si è occupata dei prodotti caratterizzati da denominazione d'origine e indicazione geografica attraverso una serie di regolamenti validi in tutti gli Stati membri, tra cui il più importante attualmente è il Regolamento CEE 510/2006.
Questo regolamento fornisce non solo indicazioni sui requisiti necessari affinché un prodotto venga riconosciuto come Dop o Igp, ma anche informazioni sulla procedura da seguire per ottenere il riconoscimento e sugli effetti che comporta.

Dop e Igp: differenze e regolamento

Le descrizioni specifiche per denominazione di origine e indicazioni geografiche contenute nel regolamento ci permettono di capire come mai alcuni prodotti ottengono un marchio Dop mentre per altri, invece, può essere riconosciuto solo l'Igp:

La differenza tra un prodotto Dop ed un prodotto Igp, dunque, riguarda essenzialmente il legame con il territorio: nel prodotto Dop è molto forte in quanto tutto ciò che lo riguarda dipende dal luogo in cui è stato realizzato, trasformato, ecc; nel prodotto Igp, invece, questo legame è meno forte perché solo alcune caratteristiche sono dovute a quella zona, ma si tratta pur sempre delle caratteristiche più importanti, per via delle quali merita di essere protetto con un marchio di qualità.

Dop Igp: regolamento.
Per ottenere dall'Unione Europea il riconoscimento di un prodotto e, dunque, il marchio Dop o Igp, è necessario seguire un percorso particolarmente lungo e complicato.

Come prima cosa, i produttori interessati devono riunirsi in un'organizzazione associativa e presentare una domanda di registrazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Questa domanda deve contenere tutti gli elementi grazie ai quali è possibile identificare in modo preciso il prodotto in questione, il disciplinare di produzione (cioè l'insieme delle indicazioni/norme che un produttore deve rispettare per produrlo), la sua origine storica in quel territorio, l'ente che si preoccuperà della certificazione (da scegliere tra quelli autorizzati dal Ministero).

Una volta ricevuta la domanda, il Ministero dà il via ad una serie di verifiche (coinvolgendo anche Regione e Camera di Commercio del territorio al quale fa riferimento il prodotto) per accertarsi della presenza di tutti i requisiti richiesti dal Regolamento CEE. Se tutto è in regola, pubblica la proposta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Da questo momento, chiunque sia contrario al riconoscimento del prodotto, ha a disposizione 30 giorni per muovere opposizione.
Superato questo periodo senza intoppi, il Ministero inoltra la domanda all'Ue, che a sua volta si preoccuperà di effettuare delle verifiche e pubblicherà la proposta sulla Gazzetta Ufficiale Europea. In questo caso eventuali opposizioni potranno essere mosse entro 6 mesi, dopodiché verrà concessa la registrazione, formalizzata e resa pubblica con una nuova pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

Con la registrazione il prodotto ottiene finalmente il marchio Dop o Igp e viene considerato unico ed inimitabile: le sue caratteristiche più importanti sono dovute al territorio a cui fa riferimento, per cui non è possibile riprodurlo in modo fedele altrove.
La legge, quindi, difende i prodotti Dop e Igp contro ogni tentativo di sfruttamento illecito e truffa ai danni dei consumatori. E' vietato inserire indicazioni ingannevoli su confezioni, imballaggi dei prodotti e nella pubblicità in genere. Non possono essere riportate parole come "tipo", "genere", "metodo": sarebbe considerata un'imitazione, una vendita illecita.

Dop e Igp: Elenco Avvocati e Studi Legali
Brevetto invenzione industriale
Riguarda le invenzioni (cioè soluzioni nuove e innovative) di ogni settore della tecnica, che siano nuove, che implichino una attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale. L’invenzione deve essere lecita, quindi conforme all’ordine pubblico e al buon costume.
Procedure concorsuali
Nell’ambito del diritto fallimentare le procedure concorsuali sono tutte quelle azioni disposte da un’autorità giudiziaria, nei confronti di un imprenditore in crisi o insolvente (che non paga i debiti), volte a garantire e tutelare i creditori (es. fornitori, banca, ecc).
Ragione Sociale: cos’è
È lo "strumento" che denomina e identifica la società di persone. La ragione sociale viene iscritta nel registro delle imprese e si compone: del nome della società; del nome di uno o più soci; del tipo di società (S.n.c, S.a.s., ecc.). Per esempio: SpendiMeglio di Bruno Neri S.n.c
Società cooperative
Diversamente dalle società a scopo di lucro, le società cooperative hanno scopo mutualistico, ossia non conseguono un utile ma un beneficio. I soci svolgono attività economica a proprio favore: es. ottenengono beni e servizi a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato.
Società di persone
Questo tipo di società sono a responsabilità illimitata e solidale: ogni socio risponde per sé e per gli altri, anche con il proprio patrimonio personale. Se un socio non riesce a pagare con il proprio patrimonio i debiti di impresa, gli altri soci devono pagare per lui.
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