Diritto d'autore

Diritto d'autore: libri, musica, fotografia, software, internet...

Diritto d'autore: normativa e legge

Il Diritto d'autore viene assunto da una persona nel momento in cui dà vita per esempio ad un romanzo, una nuova composizione musicale, un dipinto originale, ecc. Oggetto di questo diritto, infatti, sono le opere d'ingegno, ovvero quei frutti della mente umana dal carattere creativo che rientrano in settori come quello della musica, della letteratura, delle arti, di cinema e teatro, anche della scienza e del mondo dell'informatica.

La normativa sul Diritto d'autore ha subito continue modifiche nel corso del tempo: numerose sono state le leggi ed i provvedimenti in questo campo nonché le convenzioni internazionali, nate con lo scopo di uniformare i regolamenti dei vari paesi.
L'avvento dell'era informatica ha reso, poi, necessario anche adattarla ai tempi moderni: se da un lato, infatti, grazie al web un'opera d'ingegno può attualmente diffondersi in ogni angolo della terra in modo rapido ed immediato, dall'altro lato sono sempre più frequenti episodi di pirateria che danneggiano i titolari stessi di un diritto d'autore (pensiamo, per esempio, a canzoni o film scaricati, memorizzati su cd o dvd e poi venduti illegalmente).

La legge sul Diritto d'autore in Italia è sorta nel 1941 (Legge n. 633 del 22 aprile 1941) ed ha subito non poche modifiche fino ad oggi. Molte sue disposizioni sono tuttora in vigore.
Il Diritto d'autore nel nostro Paese è disciplinato anche da alcuni articoli sia del Codice Civile che del Codice Penale.

I Diritti morali, patrimoniali e la loro durata

Il Diritto d'autore nasce in modo automatico nel momento in cui una persona crea un'opera d'ingegno, offrendole la possibilità di usufruire di ulteriori diritti che vengono distinti tra "morali" e "patrimoniali".

I diritti morali sono quelli che riguardano il legame esistente tra una persona e ciò che ha creato. Si tratta, nello specifico, di:

I diritti patrimoniali offrono ad un autore la possibilità di sfruttare economicamente ciò che ha creato, dunque di ricavarne un guadagno; proprio per questo vengono chiamati anche diritti di utilizzazione economica. Si tratta di diritti che l'autore può anche decidere di non utilizzare personalmente, bensì cedere ad altri tramite operazioni come la vendita, la donazione, il lascito ereditario, ecc. Si parla, quindi, soprattutto di:

Diritto d'autore: durata
Mentre i diritti morali hanno una durata illimitata (chi è considerato "padre" di un'opera creativa lo resta per sempre, anche dopo la sua morte), i diritti patrimoniali, invece, hanno una durata limitata. La tutela di questo tipo di diritti, infatti, si estende per tutta la vita dell'autore e fino ad un certo numero di anni dopo la sua scomparsa (normalmente 70 anni, ma in alcuni casi anche meno). Trascorsi i termini, l'opera può diventare di pubblico dominio, cioè può essere utilizzata, copiata, riprodotta ecc. da chiunque liberamente, senza dover chiedere autorizzazioni né pagare somme di denaro.

Ogni singola opera d'ingegno viene tutelata in modo preciso dal Diritto d'autore in base al settore al quale appartiene.
Di seguito analizziamo, dunque, dettagliatamente i settori ai quali si applica questa tutela, nonché ulteriori argomenti strettamente collegati a questa tematica:

Diritto d'autore: Elenco Avvocati e Studi Legali
Società di capitali: tipi
L’ordinamento prevede tre tipi di società di capitali: Soc. a Responsabilità Limitata (S.R.L.); Soc. per Azioni (S.P.A.); Soc. in Accomandita per Azioni (S.A.P.A.). La responsabilità dei soci è limitata, tranne per il socio accomandatario (S.A.P.A.), che ha responsabilità illimitata e solidale.
Società: grado di responsabilità
In base al diverso grado di responsabilità dei soci, le società si distinguono in: società di persone (la responsabilità di ciascun socio è illimitata e solidale); società di capitali (la responsabilità di ogni socio è limitata).
Denominazione sociale: cos’è
È lo strumento che denomina e identifica la società di capitali, iscritto nel registro delle imprese, e si compone: del nome della società (può essere di invenzione o il nome di uno o più soci); dell’indicazione del rapporto sociale (S.r.l.; S.p.a., ecc.). Es: FCA Italy S.p.A.
Impresa: segni distintivi
La legge prevede e disciplina i segni distintivi, ossia gli elementi utili a connotare, identificare e individuare un’impresa e l’attività della stessa. Tali segni sono: la ditta (obbligatoria); l’insegna (facoltativa); il marchio (può essere registrato e dura 10 anni, rinnovabili).
Piccolo imprenditore
Nel nostro ordinamento è piccolo imprenditore il coltivatore diretto del fondo, l’artigiano, il piccolo commerciante e chi esercita e gestisce un’attività professionale (non occasionale) organizzata in prevalenza con il lavoro proprio e dei membri della famiglia. Il capitale investito è modesto.
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