La liquidazione coatta amministrativa è un'operazione di tipo giuridico che il nostro ordinamento ha previsto esclusivamente per particolari tipologie di imprese nel momento in cui versano in stato di insolvenza, cioè vivono una situazione tale da non riuscire più a saldare regolarmente i propri debiti. Nello specifico può essere attuata per quelle realtà la cui condizione di crisi può comportare conseguenze negative anche nel settore pubblico.
Le imprese soggette alla liquidazione coatta amministrativa sono per esempio le banche, le assicurazioni, le società cooperative, le società fiduciarie e di revisione, i consorzi di cooperative che sono stati ammessi ad un appalto pubblico, gli enti pubblici, ecc.
In base alla legge, le banche possono essere assoggettate unicamente alla liquidazione coatta amministrativa. Per altre imprese, invece, può essere avviata anche la procedura di fallimento, ma solo se non è già stata decretata la liquidazione coatta (e viceversa).
Le cooperative, per esempio, vengono ammesse alla liquidazione coatta se si trovano in stato di insolvenza, ma solo se svolgono un'attività di tipo commerciale possono essere in alternativa soggette anche alla procedura di fallimento.
La liquidazione coatta è comunque simile al fallimento: anche in questo caso, infatti, si arriva ad una liquidazione dei beni dell'impresa in crisi ed alla distribuzione del ricavato della loro vendita tra i creditori per soddisfarli.
La differenza principale tra le due procedure consiste nel fatto che in caso di liquidazione coatta gli interessi dei creditori vengono messi in secondo piano rispetto a quelli pubblici, proprio per via del tipo di realtà per le quali viene avviata.
Inoltre lo sviluppo di tutta l'operazione viene seguito non dal Tribunale Fallimentare, bensì da un organismo amministrativo, quindi che fa parte della Pubblica Amministrazione.
Lo stato di insolvenza è il requisito necessario affinché possa prendere il via una liquidazione coatta amministrativa. Altri requisiti sono indicati da leggi speciali sorte nel corso del tempo per i vari tipi d'impresa e possono riguardare questioni come la violazione di norme di legge importanti o di disposizioni nate per tutelare l'interesse pubblico, gravi irregolarità nella gestione dell'impresa, ecc.
La liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni, ad esempio, può scattare anche nel caso in cui l'impresa abbia continuato ad eseguire le sue attività nonostante la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o, peggio ancora, se ha operato pur non avendo in realtà mai avuto questa autorizzazione.
L'autorità amministrativa di vigilanza è l'organismo che si occupa di avviare la procedura ed ha le stesse funzioni del giudice delegato e del Tribunale Fallimentare.
In realtà per le imprese che si trovano in stato d'insolvenza o hanno uno dei requisiti richiesti, può esserci non solo l'intervento dell'autorità amministrativa, ma anche – in un primo momento – quello di un tribunale. I creditori dell'impresa, infatti, possono presentare un'istanza (una richiesta d'intervento indirizzata ad un'autorità pubblica) al Tribunale del luogo in cui ha sede quell'azienda, il quale procederà a verificare che lo stato d'insolvenza sia effettivamente presente, interrogando l'autorità amministrativa che vigila sull'impresa.
Se la situazione è confermata, il Tribunale, con una sentenza, dichiarerà lo stato d'insolvenza dell'impresa. Questa dichiarazione dovrà essere comunicata tempestivamente (entro 3 giorni) all'autorità amministrativa competente, per far sì che venga avviata la procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Nel caso in cui nessun tribunale abbia già verificato e dichiarato lo stato d'insolvenza, toccherà all'autorità amministrativa stessa verificare la presenza dei requisiti necessari per la procedura.
Inoltre, l'autorità amministrativa nomina:
La liquidazione coatta amministrativa delle banche, in base all'articolo 80 del TUBC (Testo Unico Bancario), prevede che, nel momento in cui una banca si ritrova a vivere una condizione di crisi particolarmente grave per la quale non sembrano esserci possibilità di ripresa, il Ministero del Tesoro emani un decreto dietro proposta della Banca d'Italia (un'autorità che, tra i tanti compiti, ha anche quello di vigilanza appunto su banche, intermediari bancari, istituti di pagamento, ecc.). Con questo decreto il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio per l'impresa e l'avvio della procedura coatta amministrativa.
La procedura di liquidazione coatta amministrativa seguirà, poi, le stesse norme previste dal nostro ordinamento per il fallimento, dunque tre fasi principali: