Onlus: cos'è. Onlus è una sigla utilizzata per indicare una "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".
Si tratta di una qualifica che può essere riconosciuta ad associazioni, fondazioni, comitati, società cooperative ed altri enti che, nell'eseguire le proprie attività, perseguono finalità di solidarietà sociale e non fini di lucro.
La normativa che regolamenta la vita delle Onlus è contenuta nel Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997 dal titolo "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale". In base a questo decreto, per poter assumere la qualifica di Onlus un'associazione (o fondazione, comitato, etc.) deve essere in possesso di specifici requisiti.
Associazione Onlus: requisiti. La Legge considera Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale le realtà il cui Statuto o Atto Costitutivo prevede lo svolgimento di attività in specifici settori: assistenza sanitaria e socio-sanitaria; assistenza sociale; beneficenza; istruzione e formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica d'interesse sociale; tutela e valorizzazione di natura e ambiente.
Una Onlus non può svolgere attività differenti, a meno che non siano strettamente collegate a quelle previste dal decreto.
Dal momento che una Onlus deve perseguire finalità di solidarietà sociale, l'associazione non può destinare eventuali beni e servizi ai suoi stessi membri: il suo obiettivo principale, infatti, deve essere quello di aiutare quanti versano in condizioni di difficoltà - sia economiche (disoccupati, pensionati, ecc.), che familiari, sociali, psichiche, fisiche (per esempio invalidi, persone affette da patologie, ecc.) - e chi fa parte di comunità esterne (immigrati).
Fondi ricevuti, utili e avanzi di gestione, inoltre, non possono essere distribuiti ai suoi soci, ma devono essere utilizzati per dar vita ad attività istituzionali e a quelle ad esse collegate. Distribuzione e destinazione sono, però, possibili se imposte dalla legge oppure se realizzate in favore di altre Onlus.
Infine, ogni anno è necessario redigere bilancio o rendiconto e, in caso di scioglimento della Onlus, il suo patrimonio deve essere devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o ad attività di pubblica utilità.
La Onlus è tenuta ad utilizzare nella denominazione e in ogni altro segno distintivo e/o comunicazione pubblica la sigla "Onlus" o la dicitura completa "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".
Onlus di diritto e parziarie. In base all'art. 10 del Decreto Legislativo n.406 è possibile distinguere tra le Onlus due tipologie speciali.
La qualifica di Onlus non può essere assunta da enti pubblici, società commerciali non cooperative, partiti e movimenti politici, fondazioni bancarie, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, associazioni di datori di lavoro.
Una Onlus ha la possibilità di usufruire di varie agevolazioni fiscali, come quelle che riguardano le imposte sui redditi, l'Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) ed altre imposte indirette. Proprio per questo, per poter costituire una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, è necessario seguire un percorso specifico.
Come prima cosa, l'associazione deve redigere Atto Costitutivo (il documento con il quale si sancisce ufficialmente la sua nascita) e Statuto (il documento che ne regolerà vita e funzionamento) ed assicurarsi di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Decreto 406, soprattutto per quanto riguarda gli scopi da perseguire e le attività da svolgere.
Onlus: Agenzia Entrate. Una volta predisposti Atto Costitutivo e Statuto, l'associazione deve registrarli presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sua costituzione e chiedere l'attribuzione di un Codice Fiscale.
Successivamente – entro 30 giorni dalla data di redazione, autenticazione o registrazione di Atto e/o Statuto - l'associazione dovrà far richiesta di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, istituita presso le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate, consegnando un apposito modello di comunicazione. Al modello dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal suo legale rappresentante, nella quale dovranno essere elencate tutte le attività svolte. Al posto della dichiarazione è comunque possibile allegare copia dell'Atto Costitutivo o dello Statuto.
Le Onlus di diritto, proprio in quanto tali, non sono obbligate a presentare comunicazione all'Agenzia delle Entrate.