Le Associazioni di volontariato - chiamate anche Organizzazioni di volontariato - sono realtà associative che possono essere create liberamente e il cui scopo principale è quello di portare avanti attività senza fini di lucro, seguendo il principio della "solidarietà sociale". Si tratta di quelle associazioni che volontariamente operano in settori come per esempio quello della protezione civile e che, quindi, con il loro lavoro, danno vita a benefici per l'intera collettività.
Le Associazioni di volontariato in Italia possono assumere varie forme giuridiche, compresa quella di associazione non riconosciuta.
La nostra Legge prevede obblighi vari anche per queste realtà, che riguardano soprattutto scopi da perseguire e redazione del bilancio annuale.
La normativa che disciplina costituzione e vita delle organizzazioni di volontariato si basa prevalentemente sulla cosiddetta "Legge-quadro sul volontariato", la Legge n.266 dell'11 Agosto 1991.
In base ai suoi articoli, vengono considerate organizzazioni di volontariato quelle associazioni che svolgono attività solo per fini di solidaristici, avvalendosi del lavoro personale, gratuito e volontario di chi ne fa parte.
Atto Costitutivo, Statuto e/o accordi dei membri devono prevedere in modo esplicito l'assenza di fini di lucro nelle attività che verranno svolte.
Tra le altre informazioni, è necessario anche fornire – attraverso questi documenti – quelle relative alle cariche assunte dai membri dell'associazione, diritti ed obblighi degli iscritti, criteri in base ai quali possono essere ammessi oppure esclusi.
Anche se le attività principali vengono portate avanti gratuitamente dai suoi membri (quindi senza ricevere alcun stipendio), un'organizzazione di volontariato ha comunque la possibilità di assumere dipendenti o avvalersi delle prestazione di autonomi per questioni riguardanti il suo stesso funzionamento o per specializzarsi e qualificarsi maggiormente nei settori in cui è attiva.
Gli associati devono essere sempre assicurati contro infortuni e malattie collegate all'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Il bilancio è obbligatorio: in esso devono essere elencati beni, contributi e lasciti testamentari o donazioni ricevute. Nei documenti deve essere descritta anche la modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli associati.
Dal punto di vista economico, queste realtà associative vanno avanti grazie soprattutto a contribuiti (dei soci, dello Stato, di organizzazioni internazionali, di cittadini privati, etc.), donazioni e lasciti testamentari, rimborsi nati da convenzioni.
Ulteriori entrate economiche possono arrivare da attività commerciali di cui possono occuparsi solo in modo marginale.
In caso di scioglimento, eventuali beni devono essere devoluti ad altre organizzazioni che operano in settori identici o comunque analoghi.
Associazioni di volontariato: registrazione. Le organizzazioni di volontariato devono essere iscritte nei registri generali delle associazioni di questo tipo se vogliono usufruire di contributi pubblici, stipulare convenzioni, ottenere agevolazioni fiscali. I registri sono tenuti dalle Regioni e dalle Province autonome.
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, la normativa prevede che atto costitutivo, statuto e tutti gli altri documenti ufficiali che riguardano lo svolgimento delle attività siano esenti da imposta di registro e imposta di bollo. Inoltre, i guadagni nati da eventuali attività commerciali marginali non sono visti come redditi imponibili se l'associazione ha modo di provare che vengono poi utilizzati solo per i suoi fini istituzionali.